E' imminente l'entrata in vigore del regolamento Europeo n. 910/2014 (c.d. eIDAS - Electronic Identification and Signature) che si propone di estendere il regime transfrontaliero previsto per merci e persone anche ai documenti, attraverso procedure comuni di scambio e validazione elettronica.
eIDAS, infatti, stabilisce le condizioni per il riconoscimento reciproco tra gli Stati Membri in ambito di identificazione elettronica (Electronic Identification and Signature) e Servizi Fiduciari (Trust Services).
Regole comuni che garantiranno la piena interoperabilità a livello comunitario non solo della firma elettronica, ma anche dell’identificazione elettronica dei Cittadini (es. quello che in Italia viene comunemente chiamato SPID – Servizi per l'Identità Digitale) e dei servizi di terza parte (firme elettroniche, sigilli elettronici, validazione temporale, servizio elettronico di recapito e autenticazione dei siti web).
I punti salienti del nuovo regolamento possono essere sintetizzati:
abroga direttamente la direttiva 1999/93/CE e risulta immediatamente applicabile, difatti le nuove regole si applicano direttamente senza la necessità di recepimento e le eventuali norme Nazionali che contraddicono il Regolamento sono da ritenersi non valide;
è suddiviso in due macro-aree di azione: identificazione elettronica e Servizi Fiduciari;
le regole sono comuni a tutti i 28 Stati membri e non solo in ogni singolo Paese. Un soggetto qualificato in Italia è, quindi, qualificato anche nei restanti 27 Paesi dell'UE;
il Codice dell'Amministrazione Digitale dovrà essere modificato per coordinarlo con le regole comunitarie in termini di definizioni e regole che contraddirebbero quelle europee;
le regole UE tolgono il potere della regolamentazione tecnica agli Enti nazionali e la spostano sugli enti di standardizzazione (ETSI e CEN), che definiscono quindi le regole tecniche;
le nuove regole UE in taluni casi, usano quale base di partenza le precedenti norme tecniche, come ad esempio i formati di firma elettronica avanzata (CAdES, Pa e XadES).
Per ogni approfondimento rimandiamo ai siti istituzionali: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1463465943508