Giovedì, 29-07-2010
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Martedì 30 Ottobre 2007 15:11

"A.N.I.P.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFORMATICI PUBBLICI E AZIENDALI"

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

 

Art. 1 Denominazione

E' corrente l' "ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFORMATICI PUBBLICI E AZIENDALI", in forma contratta "A.N.I.P.A.".

Art. 2 Sede

Essa ha sede in Roma e con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale puo' istituire, ovunque, sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale puo' delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale cosi' nominato. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta, in ogni caso, la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

Art. 3 Finalita'

L'Associazione, senza scopo di lucro, e nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, si propone di tutelare i diritti del personale della Pubblica Amministrazione Centrale (PA) e della Pubblica Amministrazione Locale (PAL) che svolge la propria attivita' nell'ambito delle tecnologie dell'Informazione (ICT), con particolare riguardo:

- alla difesa degli interessi giuridici, economici e professionali;

- all'aggiornamento, alla riqualificazione ed alla formazione professionale mediante l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di corsi;

- alla protezione della salute e dell'integrita' fisica sul posto di lavoro;

- alla ricerca di migliori livelli organizzativi;

- alla contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;

- alla tutela previdenziale, anche mediante l'individuazione di casse previdenziali private corrispondenti alle categorie professionali rappresentate.

Puo' inoltre:

1. sviluppare un'organizzazione per la certificazione professionale, attraverso il rilascio di un attestato di competenza per la professione di informatico;

2. rappresentare la categoria professionale degli informatici nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economico-sociali, politiche, sindacali, nazionali, internazionali e dell'Unione Europea;

3. favorire lo sviluppo professionale ed imprenditoriale degli associati, promuovere azioni di proposta legislativa al fine di tutelare i diritti e gli interessi della categoria;

4. garantire l'utente finale attraverso l'effettiva osservanza del codice deontologico, che dovra' rispettare ed adeguarsi alle prescrizioni legislative nazionali e comunitarie riguardanti la professione;

5. promuovere e/o partecipare ad organismi per la risoluzione alternativa delle dispute, ovvero per l'arbitrato e la mediazione di controversie, oltre che inerenti a problemi deontologici riguardo ai professionisti informatici, anche nel settore ICT e comunque nei settori dell'informatica, della telematica, della robotica e dell'elettronica;

6. promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura professionale, nonche' stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e sui problemi degli stessi;

7. svolgere attivita' di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;

8. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali riguardanti il settore informatico pubblico;

9. favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, anche al fine di incrementare le opportunità di occupazione;

10. raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

11. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attivita' editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;

12. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attivita' di interesse dell'Associazione e dei soci;

13. fornire ai soci, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci.

L'Associazione, ai fini esclusivamente strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali, puo' compiere qualsiasi attivita' od operazione idonea, svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare, nonche' ricevere donazioni e contributi di terzi, purche' non in contrasto con le normative vigenti.

L'Associazione puo' svolgere ogni attivita' ritenuta opportuna per la tutela, la promozione e lo sviluppo del personale di cui al comma 1 ed in particolare dei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

1. Comparto del personale dipendente dai Ministeri;

2. Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali;

3. Comparto del personale delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

4. Comparto del personale degli Enti Pubblici Non Economici;

5. Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale;

6. Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione;

7. Comparto del personale della Scuola;

8. Comparto del personale dell'Universita';

9. Comparto del personale delle Accademie e dei Conservatori;

10. Comparto del personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

11. Comparto del personale dipendente dalle Agenzie Fiscali;

12. Comparto del personale dipendente dagli Enti di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001.

Le amministrazioni che fanno parte di ogni comparto sono determinate per legge.

Art. 4 Estensione

Le prerogative di cui all'art. 3 sono estese anche a tutti coloro che svolgono la propria attivita' nell'ambito I.C.T. (Information Comunication Technology), sia autonomamente che alle dipendenze di privati, siano essi persone fisiche, societa', associazioni, enti, istituzioni, organismi vari.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvedera' a definire con regolamento l'integrazione degli organi statutari del settore non pubblico.

TITOLO II PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio e' costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni purche' non vincolati a scopi diversi da quelli previsti dall'art. 3 del presente Statuto.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' sancita l'intrasmissibilita' della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, nonche' la loro non rivalutabilita'.

Art. 6 Esercizio sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio i tesorieri devono redigere il bilancio consuntivo e sottoporlo per l'approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale, nonche' redigere il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e proporlo al medesimo Consiglio Direttivo Nazionale. Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione per poter essere consultati; i relativi verbali di approvazione resteranno pubblicati per trenta giorni mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione.

E' fatto comunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO III SOCI

Art. 7 Soci

Possono essere Soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche o altre associazioni no-profit operanti nel settore dell'ICT e comunque nei settori professionali dell'informatica, della telematica, della robotica e dell'elettronica, che condividano lo scopo dell'Associazione.

Possono essere Soci le persone fisiche, siano esse dipendenti, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori, comunque con piena capacita' di agire, che giustificano la propria professionalita' informatica attraverso titoli di studio specifici come richiesto dalla normativa vigente, esperienze professionali, certificazioni professionali, attestati di competenza, ovvero uno qualsiasi dei titoli eventualmente richiesti dalla normativa vigente al momento dell'accettazione della domanda.

E' espressamente esclusa la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 Diritti e obblighi dei soci

I soci in regola con i pagamenti previsti dallo statuto o deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale hanno diritto a partecipare alle iniziative sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti e quanto deliberato dall'Assemblea, nonche' di pagare puntualmente le quote ed i contributi sociali.

Il socio ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all'atto dell'adesione; in difetto, si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro soci.

Lo status di socio non e' trasmissibile ad alcun titolo o ragione.

La qualita' di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosita' o per indegnita'.

E' moroso l'associato che non paghi la quota associativa per ventiquattro mesi consecutivi.

E' indegno l'associato che commetta atti lesivi degli interessi materiali e morali dell'Associazione, o ne ostacoli il funzionamento, o venga meno ai propri doveri verso gli altri associati o verso l'Associazione stessa, o assuma un comportamento difforme dalle linee programmatiche legittimamente deliberate.

TITOLO IV ORGANI

Art. 9 Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea di ogni singola amministrazione;

2. Il Consiglio Direttivo di Comparto;

3. L'Assemblea dei componenti dei Consigli Direttivi di Comparto;

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale;

5. Il Presidente;

6. Il Vice Presidente;

7. Il Tesoriere;

8. Il Segretario;

9. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

10. Il Collegio dei Probiviri;

11. Il Rappresentante all'Estero;

12. Il Coordinatore Regionale;

13. Il Presidente del Consiglio Provinciale.

Art. 10 Assemblea delle singole amministrazioni

L'Assemblea di ciascuna Amministrazione elegge il proprio Delegato Nazionale che dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile.

L'eleggibilita' a Delegato Nazionale e' libera.

Tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento di quote sociali hanno diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del codice civile, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Il singolo socio puo' farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di cinque soci.

Tutte le delibere vanno prese a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti; i relativi verbali devono essere trasmessi per posta elettronica all'indirizzo dell'Associazione, che provvedera' in apposita Sezione del sito a rendere pubblico l'estratto della comunicazione.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare il delegato di una Amministrazione, dovra' essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale l'assemblea della stessa Amministrazione per l'elezione del nuovo Delegato Nazionale.

I Delegati Nazionali curano gli affari correnti dell'Associazione nell'ambito della propria Amministrazione, partecipano alle contrattazioni nazionali e siglano gli accordi con le singole Amministrazioni.

Il Delegato Nazionale puo' avvalersi di una segreteria tecnica per l'espletamento delle attivita' connesse alla funzione. La segreteria puo' essere composta al massimo da quattro soci.

Art. 11 Consiglio Direttivo di Comparto

Nell'ambito del Comparto i delegati eletti da ciascuna Amministrazione costituiscono il Consiglio Direttivo di Comparto. Il Consiglio Direttivo di Comparto ha compiti organizzativi ed esecutivi degli indirizzi e delle direttive generali del Consiglio Direttivo Nazionale. E' convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale ed esprime pareri non vincolanti in ordine agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 12 Assemblea dei componenti
dei Consigli Direttivi di Comparto

L'Assemblea dei componenti dei Consigli Direttivi di Comparto ha tutte le funzioni dell'Assemblea dell'Associazione.

I membri di tutti i Consigli Direttivi di Comparto, in adunanza plenaria, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, eleggono un componente del Consiglio Direttivo Nazionale per ogni comparto, se il numero degli iscritti del Comparto e' inferiore o pari alle 300 (trecento) unita', due componenti se il numero degli iscritti e' compreso tra le 301 (trecentouno) e le 900 (novecento) unita', tre componenti se il numero degli iscritti e' superiore alle 900 (novecento) unita'. Per la designazione del componente del Consiglio Direttivo Nazionale e' comunque necessario che il Comparto abbia almeno 20 (venti) iscritti.

I membri dei Consigli Direttivi del Comparto provvedono altresi', in adunanza plenaria, alla nomina del Tesoriere o dei Tesorieri, fino ad un massimo di tre, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Art. 13 Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Puo', inoltre, nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, stabilendone la composizione ed i poteri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e su tutti i problemi di ordinaria e straordinaria amministrazione che ad esso il Presidente sottopone.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, nei modi previsti dall'art. 23, obbligatoriamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e tutte le volte che il Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo Nazionale lo richiedano.

Ogni membro del Consiglio Direttivo Nazionale ha diritto ad un voto e si puo' fare rappresentare da altro Consigliere o socio previa delega scritta.

Il Consiglio Direttivo Nazionale e' presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti; in caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente.

Il verbale delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere piu' anziano, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha, inoltre, l'esclusiva competenza a deliberare sulla determinazione delle quote sociali, sull'ammissione e/o l'espulsione dei soci, sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. Per la validita' delle delibere teste' enunciate occorre la presenza effettiva del 50% (cinquanta per cento) dei delegati nazionali ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti; in caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente.

Sono componenti del Consiglio Direttivo Nazionale anche i rappresentanti del settore non pubblico eletti con le modalita' ed i criteri di cui all'art. 12 del presente statuto.

Si decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale in caso di assenza ingiustificata in piu' di tre riunioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, in qualita' di uditori e, quindi, senza diritto di voto, rappresentanti o membri di altre associazioni, organizzazioni o enti.

Art. 14 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale, puo' partecipare alle contrattazioni nazionali e siglare gli accordi per le singole amministrazioni.

In caso di urgenza puo' esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente si avvale di un comitato tecnico-scientifico con il compito di valutazione degli obiettivi raggiunti e di indirizzo delle attivita' da svolgere per il conseguimento delle finalita' dell'Associazione. Il comitato tecnico-scientifico puo' essere composto al massimo da sei soci.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile; svolge tutte le mansioni di competenza del Presidente nel caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo. Di fronte ai soci e dai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile. Possono essere nominati sino ad un massimo di tre Tesorieri.

Il Tesoriere e' responsabile della tenuta della contabilita' e della cassa.

Egli ha la facolta' di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti e libretti di risparmio bancario e postali intestati all'Associazione. Detta facolta' spetta anche al Presidente dell'Associazione ed in sua assenza o impedimento al Vice Presidente; il Tesoriere sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo con le relazioni del Collegio de Revisori; in caso di piu' tesorieri essi potranno agire e rappresentare l'Associazione nell'ambito della contabilita' e della cassa con firma disgiunta.

Art. 16 Segretario

Il Segretario dovra' inviare gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Direttivi di Comparto, ovvero curarne l'affissione secondo il deliberato del Consiglio, redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, curare la tenuta dei libri del Consiglio e l'elenco aggiornato dei soci, assistere il Presidente ed il Vice Presidente.

Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile.

Art. 17 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri scelti anche tra i soci aventi diritto al voto.

E' vietato il cumulo della carica di Revisore con altre cariche nell'ambito dell'Associazione.

Il Collegio nomina, nel proprio seno, il Presidente e:

1. controlla la gestione contabile dell'Associazione mediante l'esame dei documenti contabili e dei provvedimenti emessi dagli Organi Deliberanti;

2. redige una relazione sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;

3. accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale.

In qualsiasi momento puo' procedere ad atti d'ispezione e di controllo dell'attivita' contabile ed economica dell'Associazione.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 18 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri e' composto di tre membri che scelgono tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali e dirime eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci ovvero tra soci ed organi sociali ovvero tra soci e terzi, escluse quelle che per legge e per statuto competono ad altre entita' giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza.

Esso agisce per propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio Direttivo Nazionale, esamina e giudica secondo equita' in via arbitraria irrituale e senza formalita' di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo Nazionale, che adottera' gli opportuni provvedimenti attuativi.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 19 Rappresentanti del personale all'Estero

Il Consiglio Direttivo di Comparto organizza le votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei singoli Stati Esteri. Le votazioni avvengono a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Delegati del personale all'Estero rappresentano l'Associazione con le competenze, i poteri e i mezzi loro conferiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 20 Delegati Locali

Ogni singolo posto di lavoro eleggera' a maggioranza semplice un proprio esponente. Questi curera'gli affari correnti dell'Associazione nell'ambito locale con le competenze, i poteri ed i mezzi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'eletto dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile.

Art. 21 Rappresentanti Regionali

Il Consiglio Direttivo di Comparto organizza le votazioni, su base regionale, per l'elezione dei Rappresentanti Regionali. Le votazioni avvengono a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Delegati Regionali rappresentano l'Associazione nella Regione con le competenze, i poteri e i mezzi loro conferiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 22 Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale e' nominato dall'Assemblea Provinciale o, nell'impossibilita' di raggiungere una maggioranza sufficiente, dal Coordinatore Regionale, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, tra gli associati in regola con gli obblighi previsti dallo statuto.

I suoi compiti, le sue responsabilita' e le modalita' di nomina e/o elezioni sono definite con apposito regolamento.

Art. 23 Convocazione delle Assemblee

Le assemblee di ogni singola Amministrazione sono convocate dal Delegato Nazionale; le assemblee regionali e del personale all'Estero sono rispettivamente convocate dal Rappresentante Regionale e del personale all'Estero; le assemblee locali sono convocate dal Delegato Locale.

Le convocazioni possono essere fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi al domicilio degli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; ovvero mediante affissione dell'avviso contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della convocazione, nella bacheca per le adunanze di ogni singola Amministrazione, nella sede regionale o dei singoli posti di lavoro o del personale all'Estero per le rispettive adunanze.

Le norme sopra indicate si applicano a tutte le convocazioni degli organi dell'Associazione che non siano altrimenti disciplinate nel presente statuto.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 24 Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione e' stabilita sino all'anno 2050, ovvero sino alla realizzazione degli scopi associativi, ovvero sino alla deliberazione di scioglimento assunta dall'organo competente, il quale provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori e deliberera' in ordine alla devoluzione del patrimonio.

E' comunque fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 Rinvio

Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia e, per la sua attuazione, sara' redatto un regolamento integrativo che sara' approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con i quorum previsti nel terzultimo comma dell'art. 13 del presente statuto.

I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale redatti su apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, costituiscono piena prova delle deliberazioni assunte nei confronti dei soci e dei terzi. Parimenti costituiscono piena prova i verbali delle adunanze delle singole amministrazioni, dei Consigli Direttivi di Comparto, delle Assemblee Regionali, Provinciali, di quelle all'Estero e dei posti di lavoro, redatti su apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

 
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