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La Legge n. 179/2017 ha introdotto in Italia un istituto di derivazione anglosassone noto come Whistleblowing.

L'obiettivo che si prefigge la normativa è offrire una tutela particolarmente rafforzata a quei dipendenti, sia pubblici che privati, che segnalino al datore di lavoro fatti illeciti di cui siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Nel settore privato, il legislatore ha scelto di inserire la tutela del soggetto segnalante - il c.d. Whistleblower - all'interno della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti e delle società, ossia, nel d.lgs. n. 231/2001.

Il d.lgs. n. 231/2001 individua una serie di reati tipicamente riconducibili al contesto societario e stabilisce una responsabilità amministrativa della Società stessa la quale, tuttavia, può invocare una sorta di esimente dall'applicazione della relativa sanzione qualora dimostri di aver fatto tutto quanto possibile per evitare la commissione del reato e di aver, in particolare, adottato un Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  d.lgs. n. 231/2001. La Società deve, inoltre, dimostrare di aver aggiornato il Modello di Organizzazione e di aver vigilato sulla sua osservanza. 

Per poter invocare una simile esimente, dunque, il Modello di Organizzazione deve essere aggiornato e completo, altrimenti non può svolgere la funzione di "schermo" per il quale viene redatto.

La normativa di tutela del  Whistleblower si inserisce, come detto, nel d.lgs. n. 231/2001.  In particolare, all'art. 6 del predetto decreto legislativo, è stato aggiunto il comma 2-bis in base al quale il Modello di Organizzazione deve prevedere uno o più canali che consentano ai Whistleblower di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi dello stesso  d.lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La legge specifica, poi, che  tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Non basta, tuttavia, istituire un canale qualsiasi per l'inoltro delle segnalazioni. La legge specifica infatti che il Modello di Organizzazione debba prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sarà dunque assolutamente necessario dotarsi di un software o di altro supporto tecnologico in grado di assicurare i requisiti previsti dalla legge.

La norma è infatti chiara nell'affermare che almeno un canale di segnalazione debba essere di natura informatica il chè consente di affermare che la predisposizione di un software per l'inoltro delle segnalazioni riservate sia condizione di legittimità del Modello di Organizzazione adottato dalla Società.

Dal costante ascolto delle esigenze dei nostri clienti abbiamo rilevato che l’introduzione del Whistleblowing sta destando dubbi e preoccupazioni.

Molti si chiedono, in particolare, cosa fare per adeguarsi alla nuova normativa e se vi sono dei prodotti in grado di garantire la compliance aziendale alla nuova normativa.

Le esigenze degli intervistati ci hanno spinto ad una ricerca di mercato mirata per trovare la soluzione che fosse più completa, semplice e sicura da utilizzare e con referenze verificabili.

Il software Whistleblowing selezionato come “best in class” è già stato introdotto in svariate realtà tra cui:

  • Enti pubblici della PA centrale e locale
  • Banche ed assicurazioni
  • Aziende manifatturiere e della grande distribuzione
  • Azienda alimentari
  • Multinazionali

Con molti progetti condotti con successo e soddisfazione tra le referenze, sia degli IT manager, dei membri dell’ODV 231 che dei Responsabili trasparenza e corruzione, Concentrazione ritiene di aver selezionato il sistema migliore per gestire il Whistleblowing a livello aziendale.

Il rispetto della normativa sul Whistleblowing è fondamentale per assicurare la tenuta del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001.

La scelta di inserire la normativa di tutela del  Whistleblower  all'interno del Modello di Organizzazione  ex art. 6, comma 1, del  d.lgs. n. 231/2001 presenta – infatti - un'importante conseguenza: se l'azienda che ha adottato il Modello di Organizzazione non lo aggiorna con le previsioni del Whistleblowing rischia l'inefficacia del Modello stesso e, dunque, la sua inidoneità a fare da "scudo" in caso di eventuali reati commessi e rientranti nel novero dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Adeguarsi al Whistleblowing è dunque fondamentale per assicurare l'effettività del Modello di Organizzazione e per ottenere la condizione di non punibilità prevista dalla legge.

Fonte: http://www.concentrazione.eu/

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