23042013

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.P.C.M del 22.02.2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”, debutta in Italia la Firma Elettronica Avanzata (c.d. FEA), quale alternativa alla firma digitale.

Nel ricordare che in base alle definizioni del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. le possibili firme nel contesto telematico si riconducono in:

 

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

Firma Elettronica Avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

Firma Elettronica Qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documentoinformatico o di un insieme di documenti informatici;

tuttavia fino ad oggi il sistema più diffuso, per sottoscrivere un documento elettronico e con validità legale era riconducibile alla c.d. firma digitale. Ora, invece, dopo l’emanazione, da parte dello Stato italiano, delle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali la FEA potrà essere utilizzata su qualsiasi documento digitale sia nei rapporti tra privati e/o aziende, sia in quelli con la P.A.

Inoltre il documento firmato con tecnologia idonea a rispettare le prescrizioni tecniche della FEA avrà piena validità legale e garantirà, inoltre la certezza del contenuto del documento elettronico sottoscritto all’atto dell’apposizione della firma (non modificabilità).

Dal punto di vista pratico, trattasi di una penna, la cui punta, se passata per esempio su un dispositivo mobile, consente una firma di proprio pugno, proprio come il processo tradizionale di sottoscrizione. La semplicità di utilizzo di questo strumento la rende un’alternativa molto più interessante della firma digitale, che molte volte prevede dispositivi, software e procedure di firma non sempre intuitive e semplici.

La Firma Elettronica Avanzata non è dunque vincolata a un certificato qualificato o ad un dispositivo sicuro, come invece richiesto per le firme elettroniche qualificate e per quelle digitali, quindi la libertà tecnologica della Firma Elettronica Avanzata è quindi garantita, ma allo stesso tempo deve essere assicurata la qualità, la sicurezza, l’integrità, e l’immodificabilità del documento sottoscritto con tale metodo.

Un esempio potrebbe essere quello che l’utente con un dispositivo simile a una comune penna appone la firma su un dispositivo sensibile alla pressione (tablet, touchpad, ecc.) su cui visualizza il documento elettronico, i dati grafometrici rilevati (intensità della pressione, coordinate, tempo, velocità ecc) vengono automaticamente cifrati e integrati nel file del documento e al documento digitale sottoscritto viene applicata una marcatura temporale che ne attesta la data in modo definitivo e inalterabile. Il documento elettronico così firmato può essere trattato, archiviato e conservato a norma di legge in modalità telematica.

La Firma Elettronica Avanzata agevolerà il fatto di evitare quei lunghi e costosi processi di stampa dei “file” visto che, attualmente quasi tutti i documenti nascono già in formato elettronico, ma, per la loro sottoscrizione, molte volte vengono stampati non consentendo un trattamento totalmente telematico più efficace, efficiente ed amico del pianeta.

Oggi quindi con il presente decreto la firma digitale e la firma elettronica avanzata hanno lo stesso valore legale, con la differenza che l’impiego della seconda è certo più intuitivo e immediato e quindi ne agevolerà l’impiego e la diffusione, tuttavia il legislatore ha limitato l’efficacia giuridica della Firma Elettronica Avanzata ai soli rapporti intercorrenti tra il soggetto che dispone della Firma Elettronica Avanzata e il sottoscrittore che ne ha preventivamente accettato le condizioni di utilizzo. Vincolo, questo, che non vale per le Pubbliche Amministrazioni, le quali potranno utilizzare la Firma Elettronica Avanzata nell’ambito delle attività interne e nei rapporti con i Cittadini.

Da segnalare l’art. 61 del D.P.C.M. in questione che specifica che l’invio di messaggi di posta elettronica certificata P.E.C. sostituisce la firma elettronica avanzata, ossia un’opportunità non indifferente per una corretta digitalizzazione e semplificazione del sistema Paese, per quanto concerne almeno la Pubblica Amministrazione.

In sintesi quindi pare ora che l’impianto normativo sia ormai pronto per affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni, tuttavia ora sarà veramente necessario “lavorare” per calare nella realtà di un sistema, sotto certi aspetti ancora arretrato, un’informatizzazione che sia veramente di aiuto e semplificazione, invece che ostacolo.